art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al Giudice di pace, che dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero l'accertamento che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione al noto PE.