L'istanza proposta dall'attore è esclusivamente ai fini di definire se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di debito chiaro ed inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al pagamento”. Ora, è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. L'istante non ha però promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 29 novembre 2012 (cfr. art. 251 lett.