Come già indicato in precedenza (sopra consid. 3), se una parte non compare, l'autorità di conciliazione che emana una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, non deve basarsi solo sui documenti prodotti dalle parti, ma può fondare la sua decisione anche sulle allegazioni della parte che è comparsa al dibattimento (art. 234 cpv. 1 CPC). 5. La reclamante sostiene che “non risultano agli atti nessuna forma di riconoscimento di debito ai sensi della LEF. L'istanza proposta dall'attore è esclusivamente ai fini di definire se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di debito chiaro ed inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al pagamento”.