pag. 6704). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). Conformemente all'art. 234 cpv. 1 CPC, (applicabile per il rinvio dell'art. 219 CPC), l'autorità di conciliazione, fatto salvo l'art. 153 CPC, fonda il suo giudizio sugli atti e le allegazioni della parte comparsa (Bohnet in: Boh- net/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 212).