125. è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.. D. Con reclamo 10 aprile 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 29 marzo 2013.