La reclamante, che chiedeva di accogliere integralmente la petizione, ottiene causa vinta per circa un quinto, si giustifica di addebitarle quattro quinti delle spese processuali, il resto andando a carico della controparte, cui la reclamante rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in misura apprezzabile invece sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato: La petizione è parzialmente accolta.