1695.60 (importo corrispondente alla somma di fr. 400.– per il materiale e fr. 1170.– per la manodopera, più 8% di IVA). Quanto agli interessi, essi decorrono dal 9 settembre 2011, data di per sé non contestata dalla reclamante. 13. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante, che chiedeva di accogliere integralmente la petizione, ottiene causa vinta per circa un quinto, si giustifica di addebitarle quattro quinti delle spese processuali, il resto andando a carico della controparte, cui la reclamante rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte.