Commentaire romand, CO I, 2a edizione, n. 26 ad art. 42). E secondo tale disposizione il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. E il potere di apprezzamento del giudice riservatogli da questa norma riduce la possibilità d'intervento di questa Camera salvo – evidentemente – nel caso in cui il giudizio impugnato sia manifestamente in contrasto con le risultanze istruttorie considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio, ciò che non è il caso in concreto.