Se non che, la fattura è un mezzo di prova imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore probatorio fintanto che i suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati contestati dalla controparte. Se tale contestazione è avvenuta – come in concreto – incombeva all'attrice dimostrare il suo credito facendo capo ad altre prove (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737; Rep. 1999, pag. 261; II CCA, sentenza inc. 12.2011.19 del 26 ottobre 2012, consid.