Al riguardo non occorre quindi dilungarsi. 6. In secondo luogo la reclamante rimprovera il Giudice di pace di non avere tenuto conto che il convenuto ha contestato la fattura soltanto all'udienza del 26 settembre 2012, ossia quattordici mesi dopo averla ricevuta. Ora, per tacere del fatto che l'allegazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), l'assenza di contestazione di una fattura dettagliata durante alcuni mesi non vale quale accettazione tacita: al committente rimane la facoltà di contestare successivamente le basi del calcolo, anche solo nel corso di una procedura giudiziaria (cfr. per analogia DTF 112 II 502, consid.