Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le indennità. D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 aprile 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazione del 2 maggio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.