{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-16_2014-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120593&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b49830c4ff748e93763481579d1a1744"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.09.2014 16.2013.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:18", "Checksum": "e8d194b318c074fa89557d419fce1270", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.09.2014 16.2013.16\nRegesto:\nRisarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura\n\n\n10. La reclamante si duole inoltre che il primo giudice abbia considerato, basandosi solo su delle fotografie e senza espletare alcun sopralluogo, che fosse possibile eseguire il lavoro in un solo giorno con due persone. Ora, è vero che l'attrice, alla quale incombeva l'onere della prova, ha prodotto una fattura rilasciata dalla ditta edile incaricata dai lavori. Se non che, la fattura è un mezzo di prova imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore probatorio fintanto che i suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati contestati dalla controparte. Se tale contestazione è avvenuta – come in concreto – incombeva all'attrice dimostrare il suo credito facendo capo ad altre prove (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737; Rep. 1999, pag. 261; II CCA, sentenza inc. 12.2011.19 del 26 ottobre 2012, consid. 2).\nNella fattispecie, all'udienza del 26 settembre 2012, l'attrice preso atto della contestazione del convenuto non ha offerto alcuna ulteriore prova, tantomeno di un'ispezione oculare (art. 181 CPC), atta a dimostrare l'esistenza e l'effettivo ammontare del danno. Essa non può pertanto dolersi del fatto che non sia stato disposto un sopralluogo e che il primo giudice abbia fondato il suo giudizio unicamente sulle fotografie prodotte dalla controparte. Resta il fatto che il Giudice di pace, benché abbia stabilito che i lavori di riparazione potessero essere eseguiti da due uomini in una giornata, ha poi riconosciuto soli fr. 585.– (nove ore a fr. 65.–), importo corrispondente al costo di una giornata di lavoro di un solo uomo. Su questo punto il reclamo deve essere parzialmente accolto, nel senso che per la manodopera dev'essere riconosciuto un costo di fr. 1170.– (fr. 585.– per due).\n11. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere effettuato una perizia dei lavori eseguiti, invece di “giudicare se (…) sia lecita o meno la pretesa (…), a prescindere o meno dall'ammontare della stessa”. A torto. Contrariamente a quanto l'interessata sostiene, il Giudice di pace non ha effettuato una perizia ma ha accertato l'esistenza del danno da lei addotto sulla scorta delle fotografie e ne ha valutato l'ammontare fondandosi sul suo apprezzamento. Certo, visto le contestazioni del convenuto è indubbio che una perizia andasse allestita. Tuttavia, per tacere che l'attrice non ha offerto tale prova, ove i costi di un referto peritale siano verosimilmente superiori al danno, il giudice può farvi astrazione e applicare l'art. 42 cpv. 2 CO (Rep. 1997 pag. 169, consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4C.184/2005 del 4 maggio 2006, consid. 4.2.1; Werro in: Commentaire romand, CO I, 2a edizione, n. 26 ad art. 42). E secondo tale disposizione il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. E il potere di apprezzamento del giudice riservatogli da questa norma riduce la possibilità d'intervento di questa Camera salvo – evidentemente – nel caso in cui il giudizio impugnato sia manifestamente in contrasto con le risultanze istruttorie considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio, ciò che non è il caso in concreto.\n12. Visto quanto precede, accogliendo parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso la petizione è accolta limitatamente a fr. 1695.60 (importo corrispondente alla somma di fr. 400.– per il materiale e fr. 1170.– per la manodopera, più 8% di IVA). Quanto agli interessi, essi decorrono dal 9 settembre 2011, data di per sé non contestata dalla reclamante.\n13. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante, che chiedeva di accogliere integralmente la petizione, ottiene causa vinta per circa un quinto, si giustifica di addebitarle quattro quinti delle spese processuali, il resto andando a carico della controparte, cui la reclamante rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in misura apprezzabile invece sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.\nPer questi motivi,\ndecide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato:\nLa petizione è parzialmente accolta.\nLa parte convenuta è condannata a pagare alla parte attrice la somma di fr. 1695.60 oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2011.\nConseguentemente l'opposizione interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 1695.60 oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2011 e spese esecutive.\nII. Le spese giudiziarie di fr. 300.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per un quinto a carico di quest'ultima e per il resto a carico della controparte, a cui la reclamante rifonderà fr. 300.– per ripetibili ridotte.\nIII. Notificazione a:\n|\n|\n–; – avv..\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}