{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-16_2014-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120593&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b49830c4ff748e93763481579d1a1744"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.09.2014 16.2013.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:18", "Checksum": "e8d194b318c074fa89557d419fce1270", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.09.2014 16.2013.16\nRegesto:\nRisarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura\n\n\n4. Il Giudice di pace, richiamato l'art. 42 cpv. 1 CO e constatato che l'attrice aveva unicamente prodotto la fattura emessa della ditta M__________ di fr. 4017.60, ha rimproverato alla stessa di non avere avvisato il convenuto della situazione venutasi a trovare dopo l'incendio poiché “in casi analoghi è pensabile ci possa essere un'assicurazione e che la stessa copra i danni dell'evento, così come pure gli interventi della polizia e dei pompieri” e ha soggiunto che “si ritiene già rilevare inizialmente che l'organizzazione dei lavori è stata un'iniziativa frettolosa oltre che non essere autorizzata dal proprietario o dall'assicurazione”. Egli ha poi rilevato che “non si conosce l'entità dell'intervento della ditta, ma dalle fotografie dopo l'incendio risulta che i danni si limitavano a pochi metri di cinzione e a qualche paletto e null'altro”. Il primo giudice ha quindi esaminato le poste indicate nella fattura in questione, rilevando che il costo di fr. 200.– per la posa paletti, posa rete, riparazione rete e trasporto di materiale davanti a casa “dovrebbe essere già compreso nelle prestazioni orarie e dunque [tale posizione] non può essere accolta”, che non sapendo quanti pali siano stati posati “leggendo il descrittivo sembrerebbe che sia per i quantitativi sia per i costi, la ditta abbia rifatto il muro di cinta, cosa che evidentemente non risulta”, che il prezzo della rete metallica “doveva essere il principale, ma non figurando nei prezzi se ne potrebbe dedurre che non è stata neanche sostituita” e che “i tempi e i costi della manodopera per quanto svolto risultano fuori dall'ordinario”.\nCiò premesso il Giudice di pace, per esperienza, ha valutato che per “sgomberare del materiale, smontare parte della siepe, raddrizzare o sostituire un paio di paletti, rimontare la rete metallica e lo sgombero a lavori ultimati” sarebbe stata sufficiente una giornata di lavoro di due uomini e che una tariffa generica di fr. 65.– l'ora era mediamente corretta anche se “poteva essere inferiore”. Egli ha così riconosciuto fr. 585.–, ai quali ha aggiunto\nfr. 400.– per il costo del materiale indicato quale “calcestruzzo in sacchi, filo di ferro plastificato e cemento” e l'IVA, per complessivi fr. 1063.80 oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2011.\n5. Nel suo reclamo, RE 1 sostiene innanzitutto che la fattura emessa dall'impresa edile non riportava alcun materiale fornito, poiché essa stessa aveva messo a disposizione dell'impresa la rete metallica e i paletti di ferro. In concreto, il primo giudice ha sì evidenziato una certa incongruenza al riguardo, ma per finire ha riconosciuto fr. 400.– per il materiale fornito dalla ditta. Al riguardo non occorre quindi dilungarsi.\n6. In secondo luogo la reclamante rimprovera il Giudice di pace di non avere tenuto conto che il convenuto ha contestato la fattura soltanto all'udienza del 26 settembre 2012, ossia quattordici mesi dopo averla ricevuta. Ora, per tacere del fatto che l'allegazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), l'assenza di contestazione di una fattura dettagliata durante alcuni mesi non vale quale accettazione tacita: al committente rimane la facoltà di contestare successivamente le basi del calcolo, anche solo nel corso di una procedura giudiziaria (cfr. per analogia DTF 112 II 502, consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 4.2 con riferimenti). Su questo punto il reclamo si rivela perciò infondato.\n7. RE 1 critica poi il Giudice di pace per avere considerato che il convenuto non era stato previamente informato della situazione venutasi a creare dopo l'incendio, asserendo di avere intrattenuto con il suo rappresentante legale avv. PA 1 diverse telefonate sul tema. Ora, a prescindere dal fatto che quest'ultima allegazione, proposta per la prima volta in questa sede è inammissibile, l'interessata non trae nessuna conseguenza, né il primo giudice l'ha tratta, per cui la questione non merita ulteriore disamina.\n8. A parere della reclamante i danni sono stati documentati poiché “sono state presentate le foto dei danni e la fattura della M__________”. Essa, però, non si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui “i lavori oggetto di rimborso non sono stati sufficientemente motivati, descritti e dettagliati”. E nemmeno pretende e tantomeno dimostra che sarebbe manifestamente errato l'accertamento del Giudice di pace secondo cui “dalle fotografie dopo l'incendio risulta che i danni si limitavano a pochi metri di cinzione e a qualche paletto” e che “si sarebbe trattato di sgomberare del materiale, smontare parte della siepe; raddrizzare o sostituire un paio di paletti, rimontare la rete metallica e lo sgombero a lavori ultimati”. Tali accertamenti operati dal primo giudice non possono così ritenersi manifestamente errati e sono pertanto vincolanti per questa Camera.\n9. RE 1 contesta in seguito che non sia stato controllato l'operato degli operai, asserendo di averli trovati ogni giorno intenti a lavorare. Il che potrà anche essere vero, ma poco sussidia, la sorveglianza dei lavori non sopperendo alla carenza probatoria rimproveratale dal primo giudice concernente l'ammontare del danno, tanto più che la reclamante riconosce che la fattura “non fosse a buon mercato”. Anche su questo punto quindi il reclamo è destinato all'insuccesso."}