{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-16_2014-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120593&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b49830c4ff748e93763481579d1a1744"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.09.2014 16.2013.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:18", "Checksum": "e8d194b318c074fa89557d419fce1270", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.09.2014 16.2013.16\nRegesto:\nRisarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo dell'8 aprile 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 3 aprile 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 58/C/12/PE (risarcimento danni) promossa con petizione 31 maggio 2012 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 è proprietario della particella n. 1054 RFD di __________ che confina con la n. 163 RFD appartenente a RE 1. A seguito di un incendio sviluppatosi il 10 maggio 2011 in uno stabile disabitato posto sulla particella n. 1054 a ridosso della particella n. 163 e susseguente intervento dei pompieri, una recinzione posta su quest'ultimo fondo è risultata danneggiata. Per il ripristino dell'opera RE 1 si è rivolta alla ditta M__________, la quale ha emesso il 25 luglio 2011 una fattura di fr. 4017.60. Richiesto invano il pagamento a CO 1, il 9 settembre 2011 RE 1 ha fatto notificare al vicino il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 31 maggio 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di 4017.60 oltre interessi del 5% dal 25 luglio 2011 a titolo di risarcimento danni. Nelle sue osservazioni del 5 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 26 settembre 2012, indetta per discussione, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.\nC. Statuendo il 3 aprile 2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare all'attrice fr. 1063.80 oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2011 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le indennità.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 aprile 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazione del 2 maggio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'attrice il 4 aprile 2013, sicché il reclamo introdotto l'8 aprile 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.\n2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8)."}