Le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie. 3. Notificazione a: | | – – | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.