In tali circostanze la relazione contrattuale tra le parti era sempre retta dal contratto originario. Ne discende che l'accertamento del Pretore aggiunto, secondo cui la legge entrata in vigore il 1° gennaio 203 non è applicabile alla fattispecie non può essere considerato manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. 7. Le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv.