Il reclamante pretende che con la riduzione del tasso d'interesse dal 18% al 15% e del pagamento minimo mensili il contratto si sia modificato. Ora, per tacere del fatto che l'argomentazione è, una volta di più, nuova e quindi irricevibile, le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 contemplano già un tasso d'interesse del 15% e il pagamento minimo del 5% del saldo totale della fattura o almeno fr. 100.– (doc. B, punto 5). In tali circostanze la relazione contrattuale tra le parti era sempre retta dal contratto originario.