Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ª edizione, pag. 115). Tanto più che le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 contenevano una clausola di “adattamento”, ovvero il diritto della banca di modificare le condizioni generali, le quali, senza contestazioni da parte del richiedente entro trenta giorni, erano considerate come approvate (doc. B, punto 9). Il reclamante pretende che con la riduzione del tasso d'interesse dal 18% al 15% e del pagamento minimo mensili il contratto si sia modificato.