A) per l'utilizzo della quale facevano stato le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 (doc. B). È pacifico che a quel momento la nuova versione della legge sul credito a consumo non era applicabile. Il reclamante sostiene, invero, che con il periodico adeguamento delle condizioni generali è venuto in essere un nuovo contratto donde l'applicazione della nuova versione della legge sul credito al consumo. L'allegazione è nuova e di per sé irricevibile (sopra consid. 2). Sia come sia, è vero che nell'aprile del 2009 l'istituto bancario ha sostituito la carta di credito ma non l'unità di fatturazione (istanza pag. 3), circostanza non contestata dal convenuto.