CC gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del codice civile sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). In concreto, in esito a una richiesta del 3 aprile 2002, CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito __________ (doc. A) per l'utilizzo della quale facevano stato le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 (doc.