Ciò, epiloga, avrebbe comportato la perdita del credito concesso. 6. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sul credito al consumo del 23 maggio 2001 (LCC, RS 221.214.1). Tale legge non contiene alcuna disposizione transitoria, sicché tornano applicabili i principi generali stabiliti dagli art. 1 e segg. del Tit. fin. CC (cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, pag. 181, n. 1222). Per l'art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del codice civile sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati.