5053.75 dal 17.06.2011, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 10 gennaio 2012, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, rimproverando alla controparte di aver disatteso la legge federale sul credito al consumo, donde la decadenza della possibilità di far valere il credito in questione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo del 5 marzo 2012 il convenuto ha confermato la sua posizione, mentre nel proprio allegato del 6 marzo 2012 l'istante ha riaffermato le sue domande.