{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-15_2013-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113881&nX40_KEY=4921762&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80d151c9eaa40b1c530719bc74b522d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.05.2013 16.2013.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - applicabilità della legge federale sul credito al consumo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:15:38", "Checksum": "5384027d108c17d4599b2157c30ef095", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.05.2013 16.2013.15\nRegesto:\nContratto di carta di credito - applicabilità della legge federale sul credito al consumo\n\n\n5. Di diverso avviso RE 1, il quale rimprovera al primo giudice di non avere ammesso l'applicabilità della legge federale sul credito al consumo al contratto in questione, il quale è stato bensì stipulato prima della sua entrata in vigore, ma è stato successivamente modificato per conformarsi alla legge in vigore. Egli censura così il fatto che il Pretore non ha sanzionato il comportamento della banca, la quale pur essendo a conoscenza del peggioramento della sua situazione finanziaria non ha proceduto al riesame della sua capacità creditizia. Ciò, epiloga, avrebbe comportato la perdita del credito concesso.\n6. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sul credito al consumo del 23 maggio 2001 (LCC, RS 221.214.1). Tale legge non contiene alcuna disposizione transitoria, sicché tornano applicabili i principi generali stabiliti dagli art. 1 e segg. del Tit. fin. CC (cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, pag. 181, n. 1222). Per l'art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del codice civile sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). In concreto, in esito a una richiesta del 3 aprile 2002, CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito __________ (doc. A) per l'utilizzo della quale facevano stato le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 (doc. B). È pacifico che a quel momento la nuova versione della legge sul credito a consumo non era applicabile.\nIl reclamante sostiene, invero, che con il periodico adeguamento delle condizioni generali è venuto in essere un nuovo contratto donde l'applicazione della nuova versione della legge sul credito al consumo. L'allegazione è nuova e di per sé irricevibile (sopra consid. 2). Sia come sia, è vero che nell'aprile del 2009 l'istituto bancario ha sostituito la carta di credito ma non l'unità di fatturazione (istanza pag. 3), circostanza non contestata dal convenuto. È possibile altresì che la banca abbia adattato nel tempo le condizioni generali. Sennonché l'applicazione di una nuova versione di condizioni generali a una relazione contrattuale esistente non costituisce di per sé una nuova relazione contrattuale tra la banca e il cliente, salvo che i cambiamenti introdotti nelle nuove disposizioni delle condizioni generali siano importanti (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ª edizione, pag. 115). Tanto più che le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 contenevano una clausola di “adattamento”, ovvero il diritto della banca di modificare le condizioni generali, le quali, senza contestazioni da parte del richiedente entro trenta giorni, erano considerate come approvate (doc. B, punto 9).\nIl reclamante pretende che con la riduzione del tasso d'interesse dal 18% al 15% e del pagamento minimo mensili il contratto si sia modificato. Ora, per tacere del fatto che l'argomentazione è, una volta di più, nuova e quindi irricevibile, le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 contemplano già un tasso d'interesse del 15% e il pagamento minimo del 5% del saldo totale della fattura o almeno fr. 100.– (doc. B, punto 5). In tali circostanze la relazione contrattuale tra le parti era sempre retta dal contratto originario. Ne discende che l'accertamento del Pretore aggiunto, secondo cui la legge entrata in vigore il 1° gennaio 203 non è applicabile alla fattispecie non può essere considerato manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n7. Le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Non si riscuotono spese giudiziarie.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– –\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}