{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-15_2013-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113881&nX40_KEY=4921762&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80d151c9eaa40b1c530719bc74b522d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.05.2013 16.2013.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - applicabilità della legge federale sul credito al consumo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:15:38", "Checksum": "5384027d108c17d4599b2157c30ef095", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.05.2013 16.2013.15\nRegesto:\nContratto di carta di credito - applicabilità della legge federale sul credito al consumo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 4 aprile 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 3 aprile 2002 RE 1 ha chiesto alla CO 1, istituto bancario presso il quale è stato dipendente fino al 28 febbraio 2009, il rilascio di una carta di credito __________ sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente emissione della carta di credito. Dall'utilizzo di questa è risultato uno scoperto di fr. 5114.15 (importo comprensivo di\nfr. 60.40 d'interessi già maturati), il cui pagamento è stato sollecitato senza esito con scritto 6 giugno 2011.\nIl 14 luglio 2011 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Con istanza 10 novembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5114.15 oltre interessi del 15% su fr. 5053.75 dal 17.06.2011, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 10 gennaio 2012, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, rimproverando alla controparte di aver disatteso la legge federale sul credito al consumo, donde la decadenza della possibilità di far valere il credito in questione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo del 5 marzo 2012 il convenuto ha confermato la sua posizione, mentre nel proprio allegato del 6 marzo 2012 l'istante ha riaffermato le sue domande.\nC. Statuendo il 27 marzo 2013 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 5114.15 oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.\nD. Con reclamo 4 aprile 2013, RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto a torto il contratto di carta di credito non soggetto alla legge federale sul credito al consumo. Il 21 aprile 2013 RE 1 ha chiesto di essere esonerato dal versamento di un anticipo per le spese processuali presumibili. Il reclamo non è stato oggetto di intimazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), in una controversia con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 27 marzo 2013. Introdotto il 4 aprile 2013, il reclamo è tempestivo.\n2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso\nun'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n4. Secondo il Pretore aggiunto le parti, sottoscrivendo la richiesta di credito 3 aprile 2002, hanno concluso un contratto di carta di credito. E non avendo RE 1 contestato entro trenta giorni l'estratto conto inviatogli il 3 giugno 2011, come stabilito dal punto 4 delle condizioni generali valide dal 1° aprile 2002,\negli ha ritenuto che il convenuto avesse il suo corrispondente debito nei confronti della banca. Quanto all'applicabilità della legge sul credito al consumo del 23 marzo 2001, il primo giudice ha ritenuto che il contratto in questione, stipulato nel mese di\naprile 2002, non vi era soggetto poiché tale legge regolamenta unicamente i contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2003."}