1 CPC), già si è detto che avendo tacitamente accettato l'opera (art. 370 cpv. 1 CO), la reclamante non può più valersi dei diritti di garanzia per difetti. Al riguardo non occorre dilungarsi. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. 7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr.