Ora, è indubbio che il contratto stipulato il 23 agosto 2007 con m__________ imponeva alla committente di controllare le bozze di stampa della pagina web e di indicare “per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della prima bozza di stampa proposte di modifiche scritte” (art. 2), senza che lo stesso le imponesse di verificarne nel sito la correttezza della successiva realizzazione. Resta il fatto che l'eccezione di inadempimento contrattuale presuppone che la controparte non abbia già adempiuto o offerto di adempiere il contratto ed è improponibile se il debitore può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i difetti, poiché in tal caso il creditore ha