Tale disposizione accorda al debitore un'eccezione dilatatoria, che è definita un'eccezione di inadempimento contrattuale (exceptio non adimpleti contractus), che permette di paralizzare momentaneamente l'esercizio del diritto del creditore e di trattenere la prestazione reclamata da quest'ultimo fino all'esecuzione o all'offerta di esecuzione della controprestazione (sentenza del Tribunale federale 4A_361/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 3.1 con riferimenti; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 656).