a) Ora, giusta l'art. 82 CO chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, almeno che per tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. Tale disposizione accorda al debitore un'eccezione dilatatoria, che è definita un'eccezione di inadempimento contrattuale (exceptio non adimpleti contractus), che permette di paralizzare momentaneamente l'esercizio del diritto del creditore e di trattenere la prestazione reclamata da quest'ultimo fino all'esecuzione o all'offerta di esecuzione della controprestazione (sentenza del Tribunale federale 4A_361/2012 del 30 ottobre 2012, consid.