D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013, in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di accogliere la petizione. Con decreto del 12 marzo 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.