– di “costi finora accumulati”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. B. Adito il 1° dicembre 2010 dalla CO 1, con sentenza 28 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla RE 1 al citato precetto esecutivo limitatamente a fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2008. C. Il 17 marzo 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti Giudice di pace del Circolo di Lugano Est per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2008 e la conferma definitiva dell'opposizione da lei interposta al predetto PE.