{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-12_2014-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117461&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1a38bc15e9ba38e027f4e4bc636159a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.07.2014 16.2013.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione di disconoscimento di debito - contratto avente per oggetto la realizzazione di una pagina web - eccezione di inadempimento contrattuale - garanzia per difetti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:29:04", "Checksum": "7b1d3ed4ad944bb27d93cf0c9dce2b72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.07.2014 16.2013.12\nRegesto:\nAzione di disconoscimento di debito - contratto avente per oggetto la realizzazione di una pagina web - eccezione di inadempimento contrattuale - garanzia per difetti\n\n\n4. Nel reclamo RE 1 lamenta una violazione dell'art. 82 CO, rimproverando al primo giudice di non avere accertato che m__________ non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali che le incombevano poiché aveva omesso di indicare nella pagina web commissionatale il proprio numero di telefono principale, benché questo fosse indicato nella bozza di stampa da lei approvata. Essa le rimprovera inoltre di non avere aggiornato il funzionamento della piattaforma informatica per fare in modo che le società con sede in comuni aggregatisi con __________ apparissero come ditte di questa città.\na) Ora, giusta l'art. 82 CO chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, almeno che per tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. Tale disposizione accorda al debitore un'eccezione dilatatoria, che è definita un'eccezione di inadempimento contrattuale (exceptio non adimpleti contractus), che permette di paralizzare momentaneamente l'esercizio del diritto del creditore e di trattenere la prestazione reclamata da quest'ultimo fino all'esecuzione o all'offerta di esecuzione della controprestazione (sentenza del Tribunale federale 4A_361/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 3.1 con riferimenti; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 656). Siffatta eccezione presuppone, oltre all'esistenza di un contratto bilaterale, che le prestazioni siano esigibili e che il creditore non abbia eseguito o offerto di eseguire la propria prestazione (Hohl in: Commentaire romand du Code des obligations I, 2a edizione, n. 5 segg. ad art. 82 CO).\nb) Nella fattispecie, è incontestato che la pagina web commissionata dalla reclamante non indicasse il suo numero telefonico principale, ma solo quello secondario (cfr. doc. H e doc. J) e che il sito web gestito da m__________ non permettesse di trovare la ditta reclamante inserendo quale oggetto della ricerca “RE 1” e come luogo “__________” anziché “__________” (cfr. doc. K). Ora, è indubbio che il contratto stipulato il 23 agosto 2007 con m__________ imponeva alla committente di controllare le bozze di stampa della pagina web e di indicare “per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della prima bozza di stampa proposte di modifiche scritte” (art. 2), senza che lo stesso le imponesse di verificarne nel sito la correttezza della successiva realizzazione. Resta il fatto che l'eccezione di inadempimento contrattuale presuppone che la controparte non abbia già adempiuto o offerto di adempiere il contratto ed è improponibile se il debitore può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i difetti, poiché in tal caso il creditore ha normalmente già eseguito la sua prestazione (Hohl, op. cit. n. 6 ad art. 82 CO). E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che la contestata pagina web non sia stata realizzata e messa in funzione, ma anzi, le stampe della citata pagina internet da lei prodotte per dimostrare le gravi violazioni contrattuali che a suo dire giustificherebbero l'applicazione dell'art. 82 CO, provano l'esecuzione del contratto da parte di m__________. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.\n5. La reclamante ribadisce che pur avendo sollevato già in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione la problematica del mancato aggiornamento dei criteri di ricerca a seguito dell'aggregazione di __________ con __________, la controparte non vi ha posto rimedio. A suo parere, anche ammettendo come stabilito dal giudice che fosse suo compito segnalare l'avvenuta aggregazione di __________ con __________, “erra il giudice di prime cure ad ammettere integralmente il credito in oggetto. Egli avrebbe semmai dovuto ammettere – al massimo e operando una eventuale riduzione supplementare a causa dell'innegabile danno all'immagine patito dalla ricorrente – il corrispettivo pro-rata, risultando a partire dal 28 febbraio incontrovertibilmente provata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di m__________”.\nOra, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice l'attrice non ha mai fatto valere una riduzione del credito fatto valere dalla controparte, la reclamante non quantifica né dimostra la pretesa (Chaix in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 74 ad art. 368 CO). Per di più nella misura in cui essa non si confronta con l'argomentazione del primo giudice, secondo cui la committente non ha dimostrato quando ha segnalato all'appaltatore i difetti, essa è privata dei diritti di garanzia per difetti previsti dall'art. 368 CO (art. 370 cpv. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 367 CO con rinvio ai n. 22 segg. ad art. 370; Zindel/ Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 21 ad art. 370 CO). In virtù di quale fondamento giuridico la reclamante basa la sua pretesa rimane così un mistero, un giudizio in equità non entrando in linea di conto. Al proposito il reclamo si rivela infondato.\n6. La reclamante sostiene poi che “trattandosi di un contratto qualificabile come appalto” può ricusare l'opera ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO e rifiutare di pagare la mercede. Per tacere del fatto che anche questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), già si è detto che avendo tacitamente accettato l'opera (art. 370 cpv. 1 CO), la reclamante non può più valersi dei diritti di garanzia per difetti. Al riguardo non occorre dilungarsi. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto."}