{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-12_2014-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117461&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1a38bc15e9ba38e027f4e4bc636159a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.07.2014 16.2013.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione di disconoscimento di debito - contratto avente per oggetto la realizzazione di una pagina web - eccezione di inadempimento contrattuale - garanzia per difetti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:29:04", "Checksum": "7b1d3ed4ad944bb27d93cf0c9dce2b72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.07.2014 16.2013.12\nRegesto:\nAzione di disconoscimento di debito - contratto avente per oggetto la realizzazione di una pagina web - eccezione di inadempimento contrattuale - garanzia per difetti\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 21 febbraio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 66/11/2012 (disconoscimento di debito) promossa con petizione 17 marzo 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 23 agosto 2007 RE 1 ha sottoscritto con la società m__________ di __________ un contratto per la realizzazione e la messa in funzione di una pagina web nell'elenco delle imprese su internet gestito da quest'ultima. Il contratto stabiliva una durata di 5 anni e un prezzo di fr. 760.– più IVA annui, somma pagabile in due rate di fr. 1900.– più IVA, la prima al momento dell'emissione della bozza/fattura e la seconda il 23 agosto 2008. Per ogni sollecito di pagamento era inoltre previsto un costo aggiuntivo di fr. 50.–. Il 7 luglio 2008 m__________ ha ceduto le sue pretese verso la committente a CO 1, la quale l'11 gennaio 2010 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 4088.80 più interessi al 6% dal 6 gennaio 2008 a titolo di “iscrizione internet”, oltre a tasse e spese e a fr. 40.– di “credito accessorio”, fr. 499.– di “risarcimento a titolo di mora (sec. art. 106 CO)” e fr. 210.– di “costi finora accumulati”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Adito il 1° dicembre 2010 dalla CO 1, con sentenza 28 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla RE 1 al citato precetto esecutivo limitatamente a fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2008.\nC. Il 17 marzo 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti Giudice di pace del Circolo di Lugano Est per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2008 e la conferma definitiva dell'opposizione da lei interposta al predetto PE. All'udienza del 4 settembre 2012, indetta per la discussione, l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande. Statuendo il 21 febbraio 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione interposta al sopraccitato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'attrice.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013, in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di accogliere la petizione. Con decreto del 12 marzo 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 22 febbraio 2013, di modo che il reclamo introdotto l'11 marzo 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).\n3. Il Giudice di pace ha respinto la petizione, considerando che “l'attrice non ha addotto in concreto prova alcuna a dimostrazione del fatto asserito in sede di petizione ossia di aver debitamente segnalato: - l'errata indicazione da parte della ditta m__________, __________ del numero dell'utenza telefonica secondaria della parte istante sulla pagina web nell'elenco delle imprese; - la circostanza che il comune politico di domicilio della ditta qui istante era, in un momento successivo a quello dell'incarico alla suddetta m__________, diventato Lugano, a seguito dell'aggregazione, compito, questo della correzione, che incombeva primariamente alla ditta istante e committente e non certo alla ditta esecutrice del lavoro affidatole.”"}