D'altra parte, egli ammette l'applicazione dell'art. 324a CO nell'ipotesi in cui la lavoratrice non adempia alle condizioni di cui all'art. 16b cpv. 1 LIPG (pag.136), ma nulla dice in merito all'applicazione di tale disposizione in caso di differimento del congedo maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG. Anche per Streiff/von Kaenel (Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6ª edizione, pag. 292 ) di principio l'assicurazione maternità sostituisce l'obbligo di pagare il salario del datore di lavoro in caso di puerperio.