ARV 2013 pag. 235). e) Dal canto suo per Aubert (Commentaire romand du Code des obligations I, 2ª edizione, n. 24. ad art. 324a CO) lo stralcio del termine “puerperio” dovrebbe avere quale conseguenza la liberazione del datore di lavoro da qualsiasi obbligo legale, non essendo concepibile far rientrare sotto l'art. 324a cpv. 1 CO una fattispecie espressamente soppressa.