Ora, secondo una parte della dottrina, la volontà del legislatore, era quella di non escludere l'applicazione degli art. 324a e 324b CO nei casi in cui l'assicurazione maternità obbligatoria non versi alcuna prestazione alla lavoratrice. Anzi, secondo loro, parrebbe invece che il legislatore, senza prendere in considerazione questi casi particolari, sia partito dall'idea che durante il congedo maternità di 14 settimane previsto dall'art. 329f CO sia sempre garantito un reddito alla madre grazie al versamento delle indennità di maternità e che il riferimento al “puerperio” nell'art. 324a cpv. 3 CO non avesse quindi più alcun senso.