Poiché il diritto all'indennità durante il congedo di maternità è ora disciplinato dalla LIPG, l'art. 324a capoverso 3 CO non si applica più al periodo seguente il parto ed è adeguato: si limita ora a disciplinare l'assenza dal lavoro dovuta alla gravidanza della lavoratrice.” (FF 2002 pag. 6742). c) In concreto, si pone la questione del versamento del salario durante il periodo del differimento delle indennità di maternità, ovvero sapere se in questo caso il datore di lavoro resta tenuto a corrispondere le prestazioni in caso di impedimento del lavoratore (art. 324a cpv.