3 CO, sopprimendo il termine “puerperio”. Dal Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale risulta che l'adeguamento di questa norma è dovuto al fatto che “nell'economia privata la lavoratrice ha diritto per un tempo limitato al versamento del salario se un motivo inerente alla sua persona – come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, gravidanza o puerperio – le impedisce di lavorare. Poiché il diritto all'indennità durante il congedo di maternità è ora disciplinato dalla LIPG, l'art. 324a capoverso 3 CO non si applica più al periodo seguente il parto ed è adeguato: