LIPG), le quali prevedono, in particolare, che il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1) e che in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità le sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa (cpv. 2). Contemporaneamente è stata adottata la nuova versione dell'art. 324a cpv. 3 CO, sopprimendo il termine “puerperio”.