1). Il lavoratore ha diritto a percepire il salario per almeno tre settimane nel primo anno di servizio, poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (cpv. 2). Per l'art. 324a cpv.3 CO il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza. b) Il 1° luglio 2005 sono entrate in vigore le norme sulle indennità di maternità (art. 16b segg. LIPG), le quali prevedono, in particolare, che il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv.