Ciò premesso occorre esaminare se vi è stata un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore. a) Giusta l'art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di tre mesi (cpv. 1).