Essa soggiunge che gli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 324a cpv. 1 CO non persistono prima dell'arrivo a casa del bambino perché “equivale a dire che ogni madre, a seguito di un parto prematuro deve chiedere il differimento”, ciò che non è manifestamente il caso. A suo dire, con l'introduzione dell'art. 16 LIPG il legislatore ha voluto esplicitamente esentare il datore di lavoro dall'obbligo di pagare alla lavoratrice il salario in caso di puerperio. In definitiva, epiloga, l'art. 324a cpv. 1 CO si applica solo ai casi di gravidanza, essendo esclusa un'interpretazione estensiva. 6.