La reclamante ribadisce che l'indennità di maternità decorre dal parto e solamente in caso di differimento essa comincia a decorrere dal rientro a casa del bambino. A suo parere, ciò comporta il rischio per la lavoratrice di non percepire alcun reddito tra il parto e l'inizio del versamento delle indennità. Rimprovera al Pretore di avere considerato che gli obblighi del datore di lavoro sono superati dalla LIPG soltanto al momento in cui il bambino fa rientro a casa “quasi come se la possibilità di chiedere il differimento si palesasse… disposizione imperativa”. Essa soggiunge che gli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 324a cpv.