2 LIPG, le madri non risultano essere retribuite per il periodo tra la nascita del figlio e l'inizio del versamento dell'indennità. Egli, ricordato che il Tribunale federale non si era ancora espresso sulla questione del versamento del salario durante quel lasso di tempo, ha indicato che per la maggior parte della dottrina, in tali circostanze ricorrono i presupposti dell'art. 324a cpv. 1 CO di modo che la madre ha il diritto di percepire lo stipendio (al 100%) per un tempo limitato, determinato dalla cosiddetta “scala bernese”, ma al massimo per 8 settimane dopo il parto. Egli ha poi respinto l'argomentazione contraria della convenuta, rilevando che siccome l'art. 324a cpv.