Il Pretore, rammentato che per l'art. 35a cpv. 3 della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto, ha accertato che in caso di differimento dell'indennità di maternità al giorno in cui il figlio può essere accolto a casa ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG, le madri non risultano essere retribuite per il periodo tra la nascita del figlio e l'inizio del versamento dell'indennità.