Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti). b) Il Pretore, fondandosi sulla dottrina maggioritaria, ha ammesso la pretesa dell'istante sulla base dell'art. 324a cpv. 1 CO, riconoscendo alla lavoratrice il diritto di percepire lo stipendio al 100% per il periodo di assenza dopo il parto. Egli ha nel contempo spiegato perché non ha condiviso la tesi della convenuta secondo cui l'istante non aveva alcun diritto allo stipendio in quel periodo, rilevando che l'art. 324a cpv.