Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è, infatti, sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento. Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183, consid.