4.2 e rinvii). 3. La reclamante si duole della violazione dell'obbligo di motivazione, asserendo che “il Pretore nella sua decisione, neppure spiega come gli obblighi del datore di lavoro persistano durante l'ospedalizzazione del neonato” e la sua motivazione non permette di comprendere le ragioni per le quali egli ritiene che dall'art. 324a CO derivi un obbligo per il datore di lavoro di versare il salario alla dipendente durante il periodo di differimento delle indennità di maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG. a) Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.