3 CO, il datore di lavoro fosse tenuto a pagarle fr. 5903.45 (4/5 del salario). Statuendo il 5 febbraio 2013 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 7379.30 lordi. Non sono state prelevate spese giudiziarie ma la convenuta è stata tenuta a versare all'attrice un'indennità di fr. 300.–. C. Contro la decisione appena citata RE 1, è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: