Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 10 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7379.30 lordi, corrispondenti allo stipendio dal 7 marzo al 14 aprile 2011 (39 giorni) oltre alla quota di tredicesima. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 24 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto in via subordinata, che qualora il differimento del versamento delle indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG) fosse considerato un periodo di attesa ai sensi dell'art. 324b cpv. 3 CO, il datore di lavoro fosse tenuto a pagarle fr.