{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-11_2014-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120034&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a36c3ba01cada96eae6e168a02ccde2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2014 16.2013.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - parto prematuro della lavoratrice e ricovero prolungato in ospedale di suo figlio - indennità di maternità versate dal giorno in cui il neonato è accolto a casa - obbligo del datore di lavoro di pagare il salario durante il periodo di differimento delle indennità di maternità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:05", "Checksum": "acb7ba17ee0f7c111095d16653b80221", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2014 16.2013.11\nRegesto:\nContratto di lavoro - parto prematuro della lavoratrice e ricovero prolungato in ospedale di suo figlio - indennità di maternità versate dal giorno in cui il neonato è accolto a casa - obbligo del datore di lavoro di pagare il salario durante il periodo di differimento delle indennità di maternità\n\n\n5. La reclamante ribadisce che l'indennità di maternità decorre dal parto e solamente in caso di differimento essa comincia a decorrere dal rientro a casa del bambino. A suo parere, ciò comporta il rischio per la lavoratrice di non percepire alcun reddito tra il parto e l'inizio del versamento delle indennità. Rimprovera al Pretore di avere considerato che gli obblighi del datore di lavoro sono superati dalla LIPG soltanto al momento in cui il bambino fa rientro a casa “quasi come se la possibilità di chiedere il differimento si palesasse… disposizione imperativa”. Essa soggiunge che gli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 324a cpv. 1 CO non persistono prima dell'arrivo a casa del bambino perché “equivale a dire che ogni madre, a seguito di un parto prematuro deve chiedere il differimento”, ciò che non è manifestamente il caso. A suo dire, con l'introduzione dell'art. 16 LIPG il legislatore ha voluto esplicitamente esentare il datore di lavoro dall'obbligo di pagare alla lavoratrice il salario in caso di puerperio. In definitiva, epiloga, l'art. 324a cpv. 1 CO si applica solo ai casi di gravidanza, essendo esclusa un'interpretazione estensiva.\n6. In concreto i fatti accertati dal Pretore, ovvero che dopo la nascita prematura del figlio G__________, avvenuta il 7 marzo 2011, CO 1 è rimasta in ospedale accanto al figlio fino al 15 aprile 2011 (cfr. doc. D) e per ciò ha chiesto e ottenuto che le indennità di maternità le fossero versate dal giorno in cui il figlio è rientrato a casa, non sono contestati. Ciò premesso occorre esaminare se vi è stata un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore.\na) Giusta l'art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di tre mesi (cpv. 1). Il lavoratore ha diritto a percepire il salario per almeno tre settimane nel primo anno di servizio, poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (cpv. 2). Per l'art. 324a cpv.3 CO il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.\nb) Il 1° luglio 2005 sono entrate in vigore le norme sulle indennità di maternità (art. 16b segg. LIPG), le quali prevedono, in particolare, che il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1) e che in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità le sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa (cpv. 2). Contemporaneamente è stata adottata la nuova versione dell'art. 324a cpv. 3 CO, sopprimendo il termine “puerperio”. Dal Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale risulta che l'adeguamento di questa norma è dovuto al fatto che “nell'economia privata la lavoratrice ha diritto per un tempo limitato al versamento del salario se un motivo inerente alla sua persona – come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, gravidanza o puerperio – le impedisce di lavorare. Poiché il diritto all'indennità durante il congedo di maternità è ora disciplinato dalla LIPG, l'art. 324a capoverso 3 CO non si applica più al periodo seguente il parto ed è adeguato: si limita ora a disciplinare l'assenza dal lavoro dovuta alla gravidanza della lavoratrice.” (FF 2002 pag. 6742).\nc) In concreto, si pone la questione del versamento del salario durante il periodo del differimento delle indennità di maternità, ovvero sapere se in questo caso il datore di lavoro resta tenuto a corrispondere le prestazioni in caso di impedimento del lavoratore (art. 324a cpv. 1 CO). E ciò, a maggior ragione, se si pensa che durante questo lasso di tempo la madre può effettivamente subire “lacune di reddito a causa del divieto di lavorare previsto dalla legge sul lavoro durante le otto settimane successive al parto: durante questo periodo non è infatti sempre garantito il versamento del salario” (FF 2002 pag. 6738). Allo stato attuale non consta che il Tribunale federale si sia espresso sulla questione."}